Art. 22.
(Abrogazioni e ulteriori modificazioni
legislative).

      1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, è abrogata.
      2. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo le parole: «dei servizi di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di polizia locale».
      3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 57 del codice di procedura penale, le parole: «le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti di polizia locale».
      4. Alla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 20:

              1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri,

 

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del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato»;

              2) il quinto comma è abrogato;

          b) all'articolo 24, dopo le parole: «della pubblica autorità» sono inserite le seguenti: «, con esclusione dei regolamenti e dei provvedimenti degli enti locali e delle regioni».

      5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «della Polizia di Stato,» sono inserite le seguenti: «dei servizi di polizia municipale e provinciale,».